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Ordinanza del Giudice Tronci

 

 

R.G.16309/1O
IL G.I.
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 12/4/10 con termine per note di gg.7 ;
osserva

Siena Carlo, Cardone Giovanni, Fadda Ezio, Pagnotta Giuseppe, Paino Giuseppe e Schifone Pietro, tutti associati della Associazione Grande Oriente d'Italia (G.O.I.) e Maestri Venerabili della stessa, con citazione notificata in data 10.3.2010 alla associazione suddetta hanno chiesto che, previa sospensione della efficacia della delibera ex art. 23 n. 3 c.c., fosse dichiarata nulla o annullata la delibera del 13/2/2010 ed ogni atto sulla base di questa compiuto, delibera con la quale la Giunta del G.O.I. ha ratificato il decreto del Gran Maestro (che ex art. 32-54 cost. e 157 e 160 reg. aveva disposto una ispezione magistrale nei confronti del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma) ed ha commissariato il Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma nominando due commissari nella persona dei signori Angelo Scrimieri e Bruno Sirigu.
All'udienza del 12/4/10, fissata a seguito della istanza di sospensione anche al fine di sentire il presidente della associazione convenuta, si è costituito il G.O.I. in persona degli avvocati Luca Casagni Lippi e Lucilla Cossari, e sono comparsi gli avvocati Giovanni Arieta e Giovanni D'Amico per i ricorrenti ed il solo avv. Luca Casagni Lippi per la associazione resistente.
A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione della legge associativa in relazione ai seguenti aspetti:
a) non esiste alcuna norma che attribuisca al Gran maestro il potere di disporre ispezioni straordinarie sul Consiglio dei Maestri Venerabili con conseguente illegittimità della ratifica contenuta nella delibera impugnata
b) non esiste alcuna norma che consente alla Giunta del G.O.I. di commissariare il Consiglio dei Maestri Venerabili, di dichiarare la decadenza dei rappresentanti elettivi dello stesso Consiglio e di nominare commissari con i poteri degli organi decaduti.
I ricorrenti hanno altresì dedotto la violazione di legge per avere la delibera impugnata violato le norme civilistiche (art. 36 c.c) che riconoscono autonomia all'associazione non riconosciuta e la sovranità all'organo assembleare dell'associazione, avendo la delibera disposto il commissariamento anche delle associazioni che costituiscono espressione civilistica del Consiglio dei Maestri Venerabili (l'art. 84 del regolamento consente ai Consigli dei Maestri Venerabili di esercitare il proprio potere esclusivo di cura ed amministrazione della casa massonica anche attraverso mandati fiduciari delegati a terzi).
Lamentano infine i ricorrenti la violazione dell'art. 84 co. 2 e 3 del regolamento, avendo delegato tale delibera ai commissari il potere recuperatorio di somme o altri beni comuni a più logge, e ciò nonostante la norma richiamata attribuisca, in via esclusiva, al Consiglio dei Maestri Venerabili il potere di provvedere alla cura ed amministrazione delle case massoniche comuni a più logge e dei beni ad esse relativi, ed avendo consentito tale delibera di esautorare i rappresentanti delle associazioni terze cui il Consiglio può delegare la gestione del patrimonio.
La domanda cautelare è proposta ai sensi dell'art. 23 c.c., norma che deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione ma anche a quelle di tutti gli organi collegiali che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati (altrimenti l'associato che lamenta lesione ai propri diritti soggettivi sarebbe privo di tutela sol perché l'atto che si assume lesivo promana da un organo diverso dall'assemblea).
L'art. 23 co. 3 c.c., applicabile sia alle associazioni riconosciute sia, estensivamente, a quelle non riconosciute, qual è la Associazione in oggetto (di qui anche la esclusione della necessaria partecipazione al presente giudizio del PM ), espressamente prevede che il provvedimento cautelare della sospensione dell' esecuzione della deliberazione è adottato dal Presidente o dal Giudice Istruttore , su istanza della parte "che ha proposto l'impugnazione". Il legislatore ha in tal modo inteso chiaramente far precedere l'instaurazione del giudizio di merito rispetto alla tutela cautelare strumentale alla decisione di merito; nel caso di specie il giudizio di merito è stato ritualmente instaurato.
Nei limiti dell'accertamento sommario proprio della fase cautelare, può essere apprezzata la sussistenza del "fumus" con riferimento alla denunciata violazione della legge associativa.
L'art. 84 del regolamento attribuisce, infatti, in via esclusiva ai Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente, costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili la cura e l'amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia. Al comma secondo la norma in esame prevede che la gestione del patrimonio possa essere esercitata dal Consiglio dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi.
Non si rintraccia nello Statuto della associazione e nel relativo regolamento alcuna norma che consenta di individuare, quanto alla amministrazione dei beni di ciascuna casa massonica, un potere straordinario sostitutivo del G.O.I. e , dunque, dei suoi organi , rispetto ai Consigli territoriali dei maestri venerabili , né potendo a tale scopo valorizzarsi la norma di cui all'art. 38 lett. e) e g) della Costituzione del G.O.I.
Ed infatti il potere ispettivo e di commissariamento, presupposto dalla delibera impugnata, determinando una sostituzione straordinaria della Giunta (mediante la nomina di commissari) nei poteri di cura ed amministrazione dei beni della Casa Massonica (in contrasto quindi stridente con l'uso della locuzione in via esclusiva di cui al citato art. 84 del reg.), non può essere individuato sic et simpliciter nella generica previsione di cui all'art.38 e), che annovera tra le competenze della giunta quella di disporre quanto necessario per il buon andamento della Comunione, né in quella di cui all'art. 38 lett g), che prevede tra le competenze della Giunta la cura della amministrazione della Comunione.
L'art. 84 reg., letto anche alla luce dell'art.38 cost. che individua le competenze della Giunta, consente quindi serenamente di affermare che la amministrazione dei beni della Casa Massonica Romana è affidata in via esclusiva al Consiglio dei Maestri Venerabili, senza possibilità di deroga in difetto di specifiche previsioni statutarie che operino la attribuzione di poteri straordinari di intervento agli organi centrali del G.O.I.
In ordine al periculum in mora è sufficiente osservare che la realizzata sostituzione del Consiglio nel potere di gestione ed amministrazione in violazione della legge, con attribuzione tra l'altro ai commissari anche di poteri recuperatori (si veda il provvedimento impugnato sub 2) del deliberato) determina con tutta evidenza un danno grave ed irreparabile, ravvisabile nella concreta possibilità che i commissari nominati assumano iniziative contrastanti con quanto già deliberato dal Consiglio dei Maestri Venerabili.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 c.c.;
- dispone la sospensione della efficacia della deliberazione in data 13/2/2010 della
Giunta del Grande Oriente d'Italia;
- riserva la decisione sulle spese alla fase di merito;
- dispone la notificazione del presente provvedimento al Presidente della Associazione resistente.
Si comunichi.
Roma, 22.4.2010
IL G.D.
Dott.ssa Raffaella Tronci
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZlONE TERZA CIVILE
Depositato in Cancelleria
Roma, lì 22-4-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

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