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ATTO del 23 marzo 2009: Ricorso Cautelare di Gioele Magaldi e Giuseppe Modafferi avverso  Gustavo Raffi e altri

 

 

TRIBUNALE  ORDINARIO DI ROMA – SEZ. 3^ CIVILE
R.G.  71223/08.  Giudice D.ssa Covelli

Comparsa Costitutiva di risposta nel proc. cautelare sub 4)
Di
Giuseppe Francesco MODAFFERI, nato a Reggio Calabria il 2/04/1966 (c.f. MDFGPP66D02H224K), residente in Via Adriano 176, Roma; e Gioele Magaldi (cf: MGLGLI71L14H501U), nato il 14/07/1971 in Roma, ivi residente alla via Macedonia 21, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla via Domenico Millelire 47, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Guarna Assanti, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto,
Contro
- Di Luca Natale Mario, Sannia Francesco, Mitidieri Giuseppe Saverio, Cometto Cesare, Celona Francesco, Delitalia Francesco, elettivamente domiciliati presso lo studio del Prof. Antonio Caiafa in Roma alla via A. Fusco n. 104, -                               intervenuti - ricorrenti
Nonché contro
- Il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, in persona del G.M Gustavo Raffi, con sede in Roma alla Via San Pancrazio n.8 ;
- e l’Avv. Gustavo Raffi in proprio, nato a Bagnocavallo (RA) il 4/01/1944 (cf: RFFGTV44A04A547U), domiciliato in Roma via San Pancrazio 8,                           convenuti
e
- Stincardini Ruggero,       intervenuto ad adiuvandum dei convenuti
e
- Giovanni Lombardo,                                                                         attore
- Salvati Giovanni,                                                                     intervenuto
- Massara Giovanni Battista,                                                   intervenuto
Fatto
A- Il Sig. Lombardo Giovanni  evocava in giudizio innanzi all’intestato Tribunale il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani (G.O.I.), in persona del Gran Maestro Avv. Gustavo Raffi, nonché  l’Avv. Gustavo Raffi, per sentir:- dare atto che l’art. 30 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia consente la rielezione del Gran Maestro per una sola volta; -dare atto che l’Avv. Gustavo Raffi è stato eletto nel 1999 la prima volta e la seconda nel 2004 e che l’Avv. Gustavo Raffi non ha facoltà di presentare la sua candidatura nei termini costituzionali e regolamentari essendo privo dello jus eligendi.  A sostegno della domanda, l’attore deduceva  l’inammissibilità della candidatura a Gran Maestro dell’Avv. Gustavo Raffi, per il terzo mandato, poiché precluso dall’art. 30 della Costituzione, che limita tale possibilità a due mandati consecutivi, già svolti dal convenuto. Da qui l’inammissibilità della predetta candidatura e della lista n. 4.
Il giudizio, iscritto al R.G. 71223/08, è pendente avanti l’intestato Tribunale, Giudice D.ssa Covelli, con udienza di trattazione fissata al 26/05/09
B- Giuseppe Modafferi e Gioele Magaldi sono intervenuti nel predetto giudizio a norma dell’art. 23 c.c. e dell’art. 105 cpc in via principale ed autonoma, oltre che a sostegno delle domande avanzate dall’attore Lombardo Giovanni, per chiedere all’intestato Tribunale di: a) accertare e dichiarare che l’art. 30 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia consente la rielezione del Gran Maestro per un solo mandato e che non è ammissibile la ricandidatura  alla  predetta carica dell’Avv. Raffi per il terzo mandato( 2009-20013); b)accertare e dichiarare che l’art. 35 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia consente la rielezione del Gran Maestro Aggiunto per un solo mandato e che non è ammissibile la ricandidatura alla predetta carica del Sig. Massimo Bianchi per il terzo mandato( 2009-20013); c) accertare e dichiarare l’illegittimità della deliberazione assunta il 4/12/08 dalla Commissione Elettorale Nazionale e per l’effetto disporne l’annullamento, nella parte in cui ha dichiarato ammissibile la lista n.4 con le candidature di Gustavo Raffi a Gran Maestro e di Massimo Bianchi a Gran Maestro Aggiunto.
A fondamento della domanda, i predetti intervenienti deducevano che: 1-  la deliberazione della CEN in data 4/12/08, nella parte in cui dichiara ammissibile la lista n. 4 contenente la candidatura dell’Avv. Gustavo Raffi a Gran Maestro e la candidatura del Sig. Massimo Bianchi a Gran Maestro Aggiunto, è illegittima per violazione dell’art. 111 del Reg.to.;  2- la candidatura dell’Avv. Raffi è inammissibile per violazione dell’art. 30 della Costituzione e quella del Sig. Bianchi per violazione dell’art. 35, essendo entrambi privi dello jus eligendi. 
I Sig.ri Modafferi  e Magaldi proponevano ricorso cautelare per la sospensione  dell’esecuzione della delibera della CEN ammissiva della lista Raffi. Interveniva altresì nel procedimento, in via principale ed aderendo alla domanda di questi ultimi, anche l’Avv. Giovanni Salvati. Con provvedimento del 28/03/09, Il Giudice, rigettate tutte le eccezioni procedurali proposte dal costituito Raffi, ha rilevato che la delibera della CEN non era di per se idonea a recare lesione dei diritti soggettivi degli associati, mentre poteva esserlo l’esito delle elezioni e per tale ragione non ha emesso il provvedimento cautelare richiesto.
Le elezioni si sono svolte illegittimamente, con l’affermazione della lista guidata dall’Avv. Raffi, sebbene quest’ultimo fosse privo dello jus eligendi.
E’ altresì intervenuto in giudizio il Prof. Di Luca Natale Mario, il quale ha contestualmente proposto ricorso cautelare ( sub 4) per sentir dichiarare l’insussistenza dello jus eligendi  in capo all’Avv. Raffi,  per la sospensione della proclamazione degli eletti, per disporre il ballottaggio e, in subordine, per indire nuove elezioni. Tale ricorso con pedissequa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti è stato regolarmente notificato ai comparenti.
Tanto premesso,
i deducenti  si costituiscono in quest’ultimo procedimento cautelare sub 4) , per contestare la domanda di cui al capo 3 del predetto ricorso e per aderire alle altre domande, per i seguenti motivi in

Diritto
Sul fumus boni iuris  e sull’illegittimità delle elezioni
1- Illegittimità della delibera della CEN del 4/12/08.  L’art. 111 del Regolamento ( all. 4 d’intervento) così recita “La C.E.N. dichiara inammissibile la proposta di candidatura, ove non sussistano le condizioni di eleggibilità  previste negli artt. 30 e 35 della Costituzione”( all. 6-6bis atto d’intervento), con ciò imponendo alla Commissione di effettuare una istruttoria adeguata in merito e di motivare la conseguente decisione assunta. Nel caso in esame non si rinviene né l’attività istruttoria, né la motivazione della delibera assunta, pur essendo noto all’organo deliberante, in quanto costituito da associati, che l’Avv. Gustavo Raffi ricopre la carica di Gran Maestro sin dal 1999  e con l’impugnata candidatura  e rielezione tende a svolgere un terzo mandato, precluso dal vigente art. 30 della Costituzione. Del pari, la candidatura e la rielezione a Gran Maestro Aggiunto del Sig. Massimo Bianchi è preclusa dall’art. 35 della Costituzione, il quale non consente di ricoprire per la terza volta la stessa carica. Ne consegue, la palese illegittimità della  deliberazione assunta per violazione e disapplicazione della norma in epigrafe, oltre che degli artt. 30 e 35 citati. Tale invalidità inficia le elezioni espletate, le quali, pertanto, vanno annullate unitamente al verbale delle risultanze elettorali della CEN e va sospesa la proclamazione degli eletti.
2- Ineleggibilità dell’Avv. Raffi e del Sig. Bianchi.
Gli attuali novellati art. 30 e 35 della costituzione massonica prevedono, tanto per il Gran Maestro che per i membri di Giunta quale il Gran Maestro Aggiunto che il mandato “dura in carica cinque anni ed è rieleggibile alla scadenza per un mandato di pari durata(di contro al pregresso testo che prevedeva “ dura in carica cinque anni e non è rieleggibile nel quinquennio successivo”). L’assemblea della Gran Loggia del 2003 ha deliberato la rieleggibilità per un solo mandato, ovvero per due mandati consecutivi. L’aver omesso il termine “un solo” nel testo dell’articolo in sede di trasposizione dello stesso nel decreto magistrale e nella costituzione, costituirebbe per i convenuti motivo per ritenere legittima la rielezione per un terzo mandato. Di converso, i ricorrenti ritengono che l’Avv. Raffi ed il Sig. Bianchi abbiano perso lo jus eligendi avendo già svolto due mandati. Preliminarmente, va rilevato che “lo statuto di un associazione non riconosciuta è- come l’atto costitutivo- espressione di autonomia negoziale, nell’ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto da singoli associati : ne deriva che, dovendosi applicare alle norme statutarie (o dell’atto costitutivo) i criteri stabiliti in tema d’interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti si traduce in un’indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nel caso di motivazione talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito, ovvero nell’ipotesi di violazione di detti criteri ermeneutica, da dedursi in modo specifico” (Cass. Civ. sent. 8435 del 21/6/2000; Cass. Sent. 8590/99). Ond’è che, ai fini dell’interpretazione dell’attuale art. 30, si applica la disciplina prevista per i contratti, utilizzando le sole regole dell’interpretazione oggettiva (Cass. Civ. sent. 11756 del 19/5/2006), ovvero letterale.  Ne consegue che il testo della disposizione, siccome emergente dalla connessione grammaticale e sintattica delle parole, è univoco nel suo significato di consentire la rieleggibilità per un solo mandato di durata pari a quello scaduto e non per un terzo mandato o una serie illimitata di mandati. Da qui l’illegittimità della lista Raffi- Bianchi. La Costituzione Massonica è un regolamento interno di organizzazione avente efficacia solo per gli iscritti all'istituzione. Talchè l’interpretazione degli artt. 30-34-35 Cost.  soggiace alla normativa prevista dagli art. 1362 – 1366 – 1369 – 1370 c.c, con evidente prevalenza dell'interpretazione oggettiva e, dunque, letterale, il che, come già detto, induce a ritenere che la rieleggibilità è prevista per un solo mandato di pari durata di quello scaduto. Tale univoco significato esclude esercitazioni interpretative, poiché in claris non fit intepretatio. Infatti, i criteri sussidiari di interpretazione della volontà negoziale sono inutilizzabili, ove non sussista alcun dubbio sul reale significato della dichiarazione contrattuale (Cfr. infra multis Cass. 6656/04 e Cass.11278/05).
Tuttavia, volendo dimostrare l'infondatezza di ogni avverso  tentativo di difforme interpretazione, appare opportuno rilevare, ad abundantiam, che nell’interpretazione deve prevalere la reale comune volontà dei contraenti, desumibile  dal giudice di merito, sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. 10298/02; nonché Cass. 86/5457)”. Infatti, è pacifico che “..il giudice deve ricercare l’effettiva volontà delle parti contraenti, quale manifesta nell’atto da interpretare, tenendo conto non solo delle clausole immediatamente rilevanti ma anche del complesso delle pattuizioni (Cass. 340/87) per trarne, al di la dell’indagine letterale, la ratio e la logica della volontà delle parti” (Cass. 6574/82)La comune intenzione delle parti è riferita al momento della conclusione del contratto” (86/6523).
In ordine a tale momento conclusivo del negozio giuridico, vale a dire la Gran Loggia del 2003 che ha novellato l’art. 30 e l’art. 35, occorre avere riguardo alla proposta avanzata da ben 180 logge, poi votata e accolta dalla maggioranza delle logge e successivamente formalizzata nel Decreto del Gran Maestro.  A tal fine si confronti la proposta avanzata dalla Loggia A. Lemmi di Milano (doc 14; cfr. doc. 12 loggia Alberto Mario e doc. 12 bis loggia Quattuor Coronati), con la quale si è chiesto di inserire all’o.d.g.  la modifica dell’art. 30 Cost, del seguente tenore “Il Gran Maestro dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo mandato di pari durata”, precisando nella motivazione “La rieleggibilità… adempie al duplice fine di consentire la possibilità che il programma seguito o impostato nel corso di un mandato e che riscuota consenso nella comunione, possa trovare più agevole sviluppo e complementare  attuazione  nel mandato successivo … e d’altro lato di mantenere il principio dell’avvicendamento nel ruolo di vertice. La rieleggibilità non opera, invero, per automatismi, ma si limita a prevedere l’eventualità che il Gran Maestro uscente si candidi nuovamente e concorra alla carica alla scadenza, per una sola volta”. Tale era la volontà negoziale delle logge, peraltro confermata dal verbale riassuntivo dell’accordo contrattuale ( doc 14 bis), regolarmente votata a maggioranza, da cui emerge la necessità di salvaguardare il principio dell'avvicendamento nelle cariche di vertice per consentire il rinnovamento, quale principio fondante consolidato, peraltro sancito dall'art. 30  e 35 Cost. Ante 2003, che prevedeva la non rieleggibilità e, tuttavia, si intendeva sacrificare detto principio per consentire la rieleggibilità per un solo mandato consecutivo di pari durata, al fine di permettere il completamento della realizzazione di un programma innovativo avviato per il quale potevano non essere sufficienti 5 anni di mandato, ma per il quale l'attuale GM  e l’attuale GMA hanno avuto a disposizione ben 10 anni.
Siffatta volontà negoziale (cfr. doc. 11 verbale sintetico dell’assemblea) - che concretizza un contratto ex art. 1321 c.c. ed ha forza di legge tra le parti ( art. 1372 c.c)- non è stata trasposta correttamente dal Gran Maestro Raffi nel Decreto Magistrale n. 271/GR del 14/04/03, che ha innovato il citato art. 30- 35, poiché ha omesso il termine “solo”, ovvero un solo mandato.
Ne consegue che l’accordo si è perfezionato sulla seguente disposizione:“… dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo mandato di pari durata”, che però  nel decreto magistrale e nel testo della costituzione non è stato correttamente inserita, sicché la rieleggibilità va intesa per un solo mandato di pari durata, con conseguente insussistenza dello jus eligendi dei convenuti, avendo già svolto due mandati.
Sul punto, va altresì considerato il parere del Grande  Oratore ( doc 15), nel quale quest’ultimo ha chiarito  che il consenso della volontà dei contraenti in sede di voto si è formato nel deliberare la rieleggibilità per un solo mandato consecutivo di pari durata. Ha precisato altresì che siffatta volontà non è stata trasposta esattamente e correttamente  nel DGR 271 da parte del Gran Maestro Raffi, avendo omesso di inserire il termine “solo” dell'esatta locuzione negoziata “un solo mandato”.
A tali atti l'interprete è tenuto a dare la massima attenzione, poiché nella fattispecie a formazione complessa non si può aver riguardo ad un solo atto ma a tutti quelli intervenuti (Cass. 10298/02; Cass. 91/8462).
Nel caso di specie, poi, il contratto andrebbe interpretato ex art. 1366 c.c. secondo buona fede. In sostanza va ricostruita la volontà contrattuale in base a regole oggettive di lealtà e correttezza e non in base al convincimento soggettivo di una delle parti (Cass. .92/12165), ovvero da chi vuole a tutti i costi permanere nella carica per un terzo mandato, insieme agli altri Organi di vertice, al medesimo legati,quali il Gran Maestro Aggiunto Massimo Bianchi, la CEN, il Consiglio, la  Corte Centrale.  Il criterio della buona fede comporta di non ricorrere a significati unilaterali o contrastanti col principio d'affidamento dell'uomo medio e non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo (Cass. 5239/04; cfr. 6819/01; Cass. 78/5939).
Seppur non ricorre la fattispecie di cui appresso, preme rilevare che, ex art. 1369 c. c, le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (Cass. 12271/03). Orbene, nel caso in esame la natura regolamentare della Costituzione non può rendere conveniente ritenere che non si consenta il rinnovamento delle cariche di vertice e si 1egittimi una cristallizzazione di dette cariche, in  contrasto con  le esigenze di rinnovamento espresse dalle logge con la proposta di riforma approvata e con il testo complessivo della Costituzione. Anzi, l’esito delle espletate elezioni dimostrano come chi si consolida per anni in una carica inevitabilmente riesce a crearsi e a mantenere un buon consenso grazie alla gestione delle cariche stesse, sicché il principio dell’avvicendamento nelle cariche di vertice  è presidio di garanzia per le minoranze e per la democrazia interna delle associazioni.
3- Inapplicabilità del principio tempus regit actum.
Non si può sottacere che la Corte Centrale Massonica, sulla scorta del parere del Prof. Baldassarre allegato da controparte, ha rigettato i ricorsi proposti avverso l’ammissione della lista Raffi-Bianchi, sostenendo che trova applicazione analogica nel caso in esame la normativa in materia elettorale e che in forza della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 11661 del 3/08/2002 “la regola della rieleggibilità del Sindaco, dopo 2 mandati, non è assoluta, ma resta circoscritta all’ipotesi in cui i due mandati siano stati espletati in forza del più recente sistema elettorale”, sicché a parere della Corte Massonica, in forza del principio tempus regit actum, per 2 mandati ostativi alla rieleggibilità devono intendersi quelli successivi alla legge promulgata, non potendosi computare quelli antecedenti, da qui la pretesa legittimità della lista Raffi e dell’asserita rieleggibilità di Raffi (quale Gran Maestro) e di  Bianchi (quale Gran Maestro Aggiunto).
Tale statuizione è contra ius, poiché:

  1. non può applicarsi in via analogica, nel caso di specie, la normativa pubblicistica in materia elettorale, atteso che la materia che ci occupa ha natura giuridica contrattuale ed è, sul piano ermeneutico, regolamentata dagli artt. 1362 – 1366 – 1369 – 1370 c.c;
  2. La novella dell’art. 30 e dell’art. 35 cost. massonica è entrata in vigore nell’Aprile 2003 (prima della scadenza del mandato Raffi), sicché il primo mandato di Raffi e Bianchi é scaduto successivamente all’entrata in vigore della novella e, conseguentemente, tale mandato va computato come successivo alla citata norma; peraltro, solo in forza di tale disposto (che prevedeva la rieleggibilità), l’Avv. Raffi ed il Sig. Bianchi hanno potuto ricandidarsi nel 2004 e ricoprire il secondo mandato.
  3. la massima giurisprudenziale della cassazione, invocata dalla Corte Massonica, non può trovare applicazione analogica nel caso in esame, poiché si verte in materia di associazione non riconosciuta aperta all’adesione di terzi, che si fonda sul principio contrattuale di cui all’art. 1332 c.c.. La manifestazione di volontà dei soci, confermata e sottoscritta, integra un contratto a norma dell’art. 1321 c.c ed ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Talchè, attesa tale natura giuridica, gli artt. 30-35 cost. vanno interpretati a norma  degli artt. 1362 – 1366 – 1369 – 1370 c.c, i quali escludono l’applicazione analogica della normativa in materia elettorale ex adverso invocata e le norme in materia di interpretazione della successione di leggi, le quali involgono gli istituti dell’irretroattività e del tempus regit actum, di cui si avvale infondatamente controparte.  Dal testo della sentenza n. 11661 del 3/08/2002, di cui si è avvalsa la Corte Centrale, emerge che la Cassazione è pervenuta alla predetta massima sol perché, nell’analisi della successione delle leggi elettorali, aveva rilevato che nella legge delega non era stata inserita la norma transitoria di cui all’art. 2 co.3 L. 81 del 25/3/93, in base alla quale si doveva fare riferimento ai mandati già svolti e non a quelli successivi all’entrata in vigore. La mancata replica di tale norma transitoria  ha indotto la S.C. ad individuare la voluntas legis nel senso di modificare il sistema vigente e, dunque, di considerare solo i mandati successivi alla sua promulgazione.

Nel caso che ci occupa, invece, non vi era nella costituzione massonica alcuna norma transitoria da replicare che dovesse e potesse incidere sui rapporti giuridici in corso, né l’assemblea dei soci in sede di modifica dei citati artt. 30-35 ha ritenuto di inserirla, talché restano intangibili i rapporti giuridici e le decadenze maturate. Ne consegue che la materia pubblicistica evocata dalla Corte Massonica non può trovare applicazione analogica nella fattispecie, poiché trattasi di norme sostanziali sottoposte  al diverso regime di natura privatistica, ovvero  sono regolate dal principio della salvezza dei diritti e delle decadenze maturate al momento dell’entrata in vigore della norma, che determina l’illegittimità della rielezione dell’Avv. Raffi e del Sig. Bianchi, avendo questi ultimi svolto già due mandati consecutivi.
Quanto al parere del Prof. Zaccheo allegato da controparte, si osserva che la sua astratta analisi dei sistemi elettorali, che condurrebbe alla rieleggibilità dell’Avv. Raffi, non può riguardare il caso che ci occupa, nel quale ciò che rileva è la volontà negoziale degli associati, la quale si è sostanziata nel deliberare la rieleggibilità per due mandati consecutivi,ovvero per 10 anni, come ampiamente dimostrato sub 2) del presente atto.

Sussistenza di gravi motivi cautelari
4- L’esito delle espletate elezioni “è in contrasto con le disposizioni  della Costituzione del G.O.I. e lesivo dei diritti degli associati”, poiché in violazione degli artt. 30-34-35 cost. GOI e “incide in modo immediato, diretto e definitivo sulla struttura e sull’ordinamento dell’associazione…”. Peraltro l’illustre Giudicante aveva rilevato che “la decisione della CEN…non appare idonea a recare  diretto ed attuale pregiudizio ai diritti degli associati ricorrenti,  ponendosi piuttosto quale atto di un procedimento complesso, il cui esito finale potrà semmai , ove risultante in contrasto con le disposizioni  della Costituzione del G.O.I e lesivo dei diritti degli associati, formare oggetto di contestazione e di impugnazione” (cfr.  provvedimento di rigetto del pregresso provvedimento cautelare, emesso il 28/02/09). Talché, risulta evidente  che l’esito delle elezioni (col correlato verbale delle risultanze elettorali della CEN) determina l’immediata lesione dei diritti soggettivi degli associati, lesione che   si sostanzia:
- nel vedersi rappresentati da una Giunta illegittima, guidata da Raffi e Bianchi, con solo il 43,38% dei consensi, ma con il conclamato dissenso del 56,62% degli associati votanti (pari ai risultati delle altre tre liste, peraltro legittime);
- nel dover corrispondere gli emolumenti annuali ad una Giunta illegittima, priva del consenso della maggioranza degli associati, i quali si vedranno espropriati i fondi versati (per delle precise finalità) dalla minoranza, che li utilizzerà per finalità sue proprie e non dell’intera associazione, con ciò snaturando l’associazione e in violazione delle norme sul mandato, che, nel caso di specie non sussiste, atteso che Raffi e Bianchi non hanno ottenuto la maggioranza dei consensi;
- nel dover subire la gestione dell’associazione nell’interesse della minoranza ma con i fondi della maggioranza e con decisioni che andranno ad incidere su quest’ultima;
- nel totale impedimento dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 2 e 18 della costituzione (italiana), in quanto l’associato deve poter esplicare la propria personalità all’interno di una formazione sociale, i cui vertici debbano essere eletti in ottemperanza al principio democratico, in base a delle regole aprioristicamente concordate e non successivamente raggirate, come nel caso in esame.  Detto raggiro concreta una lesione del diritto della personalità, sotto l’aspetto della rappresentatività delegata, poiché illegittimamente espropriata. La violazione delle norme precostituite costituisce una lesione immediata e diretta  del diritto inviolabile dell’associato a vedersi rappresentato da vertici legittimamente eletti, ossia in forza di norme convenute e che anche gli altri associati devono rispettare.
5- L’iter del  procedimento elettivo, viziato ab origine ex art. 105 reg. e artt. 30-35 cost, è culminato con la delibera della CEN di proclamazione dei risultati elettorali e, conseguentemente,  è immediatamente lesiva degli interessi degli associati. La proclamazione degli eletti avverrà nella Gran Loggia del 3/04/09, il che determinerà l’assunzione  e l’esercizio delle cariche da parte degli eletti per ben cinque anni,  con i conseguenti danni immediati e diretti dianzi precisati, sicchè la causa di merito verrebbe decisa a conclusione del mandato illegittimamente espletato, con ciò vanificando il giudizio esperito.
6- Il ricorrente Di Luca ha chiesto, previa esclusione dell’illegittima lista Raffi, di disporre il ballottaggio tra la  lista del ricorrente medesimo e quella di Losano, in forza dell’art. 114 reg. La domanda pretenderebbe di fondarsi sul fatto che, una volta esclusa la lista Raffi, resterebbero solo le predette liste nella condizione prevista dalla citata norma regolamentare, ovvero con un consenso elettorale inferiore al 40% dei voti. Siffatta domanda non può essere accolta, poiché tutto il procedimento elettorale è inficiato dall’illegittimità  della delibera della CEN del 4/12/08 per le ragioni dedotte sub 1) del presente atto. Talché anche i voti ottenuti dalle liste suddette sono illegittimi, anche perché i risultati elettorali sono stati irrimediabilmente falsati dalla partecipazione illegittima da parte della lista Raffi, senza la quale non è dato sapere come si sarebbero ripartiti i voti.  Pertanto, l’unico rimedio validamente esperibile è disporre l’annullamento delle elezioni svolte.  
P.Q.M
Voglia l’Ill.mo Giudice,
- in via cautelare e nelle more del giudizio di merito di annullamento dell’elezioni svolte, ex art. 23 co.3 c.c., sospendere l’efficacia e l’esecuzione della delibera della Commissione Elettorale Nazionale di proclamazione dei risultati elettorali emessa il 7/03/09, sussistendone i gravi motivi, come dedotto sub 4);  nonché sospendere la proclamazione degli eletti, 
- rigettare il capo 3) della domanda avanzata dal ricorrente Di Luca, laddove si chiede di disporre il ballottaggio tra le liste residuate;
-  disporre che il GOI indica nuove elezioni.
Roma, 23.03.09                                                   Avv. Raffaele Guarna Assanti

 


Deleghiamo l’Avv. Raffaele Guarna Assanti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento cautelare, con ogni potere di legge ed elezione di domicilio presso il suo studio in Roma alla Via Domenico Millelire 47. Autorizziamo ex L. 675/1996  il trattamento dei dati personali in relazione al mandato conferito.

Roma, 23/03/09

 

 

 

 

 

 

 

Per comunicazioni, scrivete a: info@grandeoriente-democratico.com