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NOTE AUTORIZZATE relative all’intervento del FR. GIOELE MAGALDI

 

 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. III Giudice Dott. Cardinali
R.G. 60570/2009


Per il  Sig. Gioele Magaldi                                - intervenuto -
nei confronti
del Prof. Natale Mario Di Luca + 5                           - attori -
e
 dell’avv. Gustavo Raffi + 7                                   - convenuti -

NOTE AUTORIZZATE

Le presenti note hanno ad oggetto il ricorso cautelare ex art. 669 quater c.p.c. presentato dagli attori. Nel giudizio è intervenuto il Sig. Magaldi che, avendo fatte proprie tutte le ragioni, domande ed eccezioni di parte attrice, intende esporre le proprie ragioni in relazione alla domanda cautelare in questione.

  1. Articolo 30 della Statuto dell’Associazione.

Il Grande Oriente d’Italia è un’associazione non riconosciuta. Il patto che vincola gli associati è costituito da uno statuto, detto Costituzione dell’Ordine, e da un Regolamento (doc. 1 di parte attrice, in seguito att.).
Lo statuto all’art. 30 prevede che il Gran Maestro duri in carica cinque anni e possa essere rieletto per un mandato di pari durata.
L’avv. Raffi è stato eletto una prima volta nel 1999 per il quinquennio 1999/2004, una seconda volta nel 2004 per il quinquennio 2004/2009 ed una terza volta nel 2009 per il quinquennio 2009/2014.
Appare evidente che il terzo mandato è in violazione palese della norma statutaria richiamata. Va osservato che quando fu eletto la prima volta vigeva la norma in esame che prevedeva un solo mandato di cinque anni. Successivamente, nel 2003, la Gran Loggia, massima assemblea dell’associazione, modificò la norma circa la durata quinquennale nel senso che il Gran Maestro poteva essere rieletto per un mandato di pari durata.
Così facendo i mandati furono portati a due per complessivi dieci anni al massimo.
Senonché, alla scadenza del secondo mandato nel 2009, il Gran Maestro in violazione della norma richiamata, ha ritenuto di ricandidarsi una terza volta.
Non vi è chi non veda il palese contrasto con il richiamato articolo 30.
Nelle cause pendenti si sono scritti fiumi di inchiostro sull’argomento, pertanto in queste note mi limiterò ai fatti essenziali, onde delineare il fumus delle giuste ragioni dell’intervenuto che depongono per l’accoglimento dell’invocato provvedimento cautelare.
Sin dai primi passi della difesa avversa, anche nell’altro giudizio tutt’ora pendente dinanzi alla dott.ssa Covelli di questa sezione, i convenuti, per contrastare la domanda circa la violazione dell’art. 30, si sono fondamentalmente ed esclusivamente basati sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 3.8.2002 n. 11661 in materia di rieleggibilità del Sindaco per i Comuni.
Sull’argomento va innanzitutto osservato che la questione in esame attiene a rapporti di natura esclusivamente privata che nulla hanno a che vedere con quello che può rappresentare un interesse più diffuso e, quindi, di natura pubblicistica, attinente alla questione dell’elezione del sindaco comunale. Sull’argomento va ricordato che i rapporti associativi di un’associazione non riconosciuta sono regolati dagli artt. 36 ss. c.c. che offrono ampia libertà negoziale alle parti che vogliono pattuire un contratto associativo.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che l’interpretazione dello statuto di una associazione non riconosciuta è soggetta alla disciplina prevista per i contratti la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito (Cass. 21.6.2000 n. 8435) “ prescindendo dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori ed utilizzando le sole regole dell’interpretazione oggettiva” (Cass. 19.5.2006 n. 11756).
Non vale quindi il principio del tempus regit actum di natura più propriamente pubblicistica e che per l’appunto viene utilizzato a proposito della sentenza in materia di elezione dei sindaci.
Qui occorre determinare l’esatta interpretazione della norma di cui si controverte, il tenore letterale della stessa, e quindi la sua oggettiva interpretazione non può essere che nel senso ostativo a consentire una terza rielezione del Gran Maestro.
Con la riforma della norma nel 2003 si è data la possibilità all’Avv. Raffi di ricandidarsi per un’altra volta sola e non di più. Si è stabilito, infatti, che la carica avrebbe avuto la durata di 5 anni e che potesse essere rinnovata per un mandato di pari durata.
Ritenere che sia possibile un terzo mandato significherebbe porre nel nulla il primo mandato del periodo 1999-2004 e, d’altro canto, non sono state emanate norme transitorie che potessero dichiarare non efficace il primo mandato ai fini del rinnovo. Quindi, la violazione dell’art. 30 citato è, nel caso del Gran Maestro, molto evidente. E lo è anche per il membro effettivo di giunta, Massimo Bianchi, Gran Maestro Aggiunto, anch’esso rieletto per la terza volta in spregio all’art. 35 dello Statuto che anche per i membri di giunta stabilisce il medesimo divieto.
Appare poi infondato anche l’assunto avverso secondo cui, con la riforma del 2003, non doveva computarsi il pregresso mandato del 1999. Non vi è dubbio che l’avv. Raffi nel 2004 si è potuto ricandidare e, quindi, essere rieletto in virtù dell’avvenuta modifica. Si è infatti resa necessaria la riforma della norma in questione proprio per attribuire all’avv. Raffi la possibilità di ricandidarsi altrimenti vietata. E’ quindi evidente che il primo quinquennio non può essere espunto dal calcolo dei mandati e che, dunque, l’attuale mandato è il terzo vietato, in quanto tale, dall’invocata norma.
2. Gravi motivi.
Il principio di cui all’art. 23 c.c. che dà la possibilità di sospendere i provvedimenti associativi qualora se ne ravvisino i gravi motivi, va tenuto nettamente distinto dal concetto del pregiudizio grave e irreparabile. Il grave motivo appartiene ad un concetto più vasto teso ad individuare l’importanza e la rilevanza del provvedimento soggetto a sospensione.
Non v’è dubbio che nel caso di specie l’elezione del rappresentante legale di un’associazione rappresenti atto importante e rilevante ai fini della vita dell’associazione medesima e della sua esposizione nei confronti dei terzi. Quindi, appare evidente, per quanto detto, la fondatezza del fumus  circa la violazione del diritto di elettorato passivo perpetrata dall’avv. Raffi nel caso di specie. Da ciò ne discende anche l’evidente periculum dato da tutti gli atti che col mandato ricevuto egli può compiere.
Alcuni esempi:
provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati dissenzienti in relazione al terzo mandato;
gestione del patrimonio dell’associazione il cui valore ammonta ad € 80 milioni circa;
gestione delle società URBS, ERASMO ed AUGUSTA 2002 il cui capitale sociale è detenuto dall’associazione rappresentata dall’avv. Raffi;
destinazione dei beni sociali;
incasso e gestione delle quote associative che ammontano ogni anno ad € 4 milioni circa;
rapporti con il personale dell’associazione;
incasso dell’emolumento annuo destinato all’avv. Raffi pari ad € 129.114,10 al quale si aggiungono svariati benefit che vanno dalla carta di credito a carico dell’associazione, alla residenza personale in Roma, ai viaggi, alla disponibilità di personale domestico presso la sede del Vascello di sua esclusiva fruizione.
Per quanto esposto
SI CHIEDE
ai sensi degli artt. 23 c.c. e 669 bis c.p.c. di disporre la sospensione del provvedimento di proclamazione del 4.4.09 (doc. 2 att.) e di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale relativo all’elezione dell’avv. Raffi e di sospendere, altresì, nel periodo di prorogatio fino all’indizione di nuove elezioni, ogni atto di straordinaria amministrazione che possa essere compiuto dall’avv. Raffi in virtù della carica illegittimamente acquisita in relazione al patrimonio associativo e a quello delle società collegate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari

Roma, 23 febbraio 2010                                            Avv. Pierluigi Winkler

 

 

 

 

 

 

 

 

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